Diritti dei cittadini italiani e sloveni nell’Unione Europea

Tutti i cittadini UE hanno il diritto di vivere, lavorare e studiare in un altro paese dell’UE.
Ai cittadini UE spettano numerosi diritti fondamentali nell’UE.

Fonte normativa: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Diritti fondamentali

I cittadini UE hanno il diritto di entrare in qualsiasi paese dell’Unione senza dover espletare particolari formalità. Basta essere in possesso di un passaporto o di una carta d’identità in corso di validità. Le autorità potranno controllare la validità del documento, ma non potranno fare domande sugli scopi e sulla durata del tuo viaggio. Il diritto di viaggiare può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.

 

Assistenza sanitaria

Se durante un viaggio all’interno dell’UE ci si ammala improvvisamente o si ha un incidente in un altro paese dell’Unione, si ha diritto all’assistenza sanitaria immediata in loco. Per far valere questo diritto bisogna presentare la tessera di assicurazione sanitaria europea (o l’apposito modulo E 111), rilasciato nel proprio paese prima della partenza. Ciò vale solo per i viaggi di breve durata.

 

Acquisti per uso personale

Se si acquistano beni e servizi per uso personale in un altro paese UE, si è soggetti alle stesse norme fiscali applicabili ai cittadini di quel paese e si possono portare a casa i beni acquistati. Attenzione però: ciò non vale per l’acquisto di automobili nuove. Per quanto riguarda i manufatti del tabacco e gli alcolici, in talune circostanze potrà essere chiesta la prova del fatto che i beni sono destinati ad uso personale.

 

Diritti fondamentali

Tutti i cittadini UE hanno il diritto di risiedere e stabilirsi in qualsiasi paese dell’UE.

 

Diritto di stabilimento

Per periodi inferiori a tre mesi: è sufficiente una carta d’identità o un passaporto in corso di validità.

Per periodi superiori a tre mesi: vale il diritto di stabilirsi in un altro paese UE se:

  • Si è un lavoratore dipendente o autonomo nel paese ospitante oppure
  • Si è iscritto presso un istituto d’istruzione pubblico o privato per seguire un corso di studi o di formazione professionale oppure
  • Si hanno risorse sufficienti anche per i propri familiari e si ha un’assicurazione sanitaria completa nel paese ospitante.

 

Automobile

Chi è in possesso di un’auto nuova, non può subire alcun controllo nel paese ospitante. Se invece si possiede un’auto usata, può essere obbligatorio sottoporla a un controllo tecnico. Di regola è necessario immatricolare la vettura con una normale targa del paese ospitante e pagarvi sia la tassa d’immatricolazione sia il bollo di circolazione. Si può provvisoriamente usare la propria automobile in qualsiasi altro paese UE senza pagare tasse per 6 mesi su un qualsiasi periodo di 12 mesi. Ciò non vale per i cosiddetti “lavoratori frontalieri”, vale a dire per le persone che passano ogni giorno il confine per andare al lavoro.

 

Patente di guida

Si può guidare nel paese ospitante usando la patente rilasciata nel paese d’origine. Tuttavia, il paese ospitante applicherà le proprie regole per quanto riguarda la scadenza della patente, i controlli medici e le tasse.

 

I beni personali

Possono essere trasferiti senza restrizioni e senza che si debbano pagare dazi doganali o tasse.

 

Imposte

Per evitare una doppia tassazione, si deve stabilire se si è “residente a fini fiscali” nel paese ospitante, nel qual caso sarà necessario in sostanza dichiarare tutti i redditi nel paese ospitante. A tal fine bisogna contattare sia le autorità fiscali del proprio paese d’origine sia quelle del paese ospitante. Ci si deve accertare che non vi siano formalità da sbrigare prima della partenza. Tra Italia e Slovenia è in vigore la Convenzione per evitare la doppia imposizione.

 

Votare e candidarsi alle elezioni

Si può votare e ci si può candidare nel paese ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale paese. Questo diritto riguarda:

  • le elezioni comunali (amministrative): attenzione, votando nel paese ospitante non si perde automaticamente il diritto di voto nel paese d’origine;
  • le elezioni europee: attenzione, bisogna iscriversi nelle liste elettorali e votando nel paese ospitante si perde automaticamente il diritto di voto nel paese d’origine.

 

Quella del LAVORATORE TRANSFRONTALIERO è una posizione particolare. Proprio per questo motivo l’Unione Europea ne garantisce il giusto riconoscimento giuridico e politico. Soggetto per aspetti specifici alla legislazione ed alla competenza di volta in volta di un Paese o dell’altro, per il lavoratore frontaliero le regole devono essere particolarmente chiare, definite e conosciute!

Art. 1.f del Regolamento 883/2004/CE: “lavoratore frontaliero”, qualsiasi persona eserciti un’attività subordinata o autonoma in uno stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

 

Diritti dei lavoratori comunitari

Dal primo gennaio 1992 i cittadini di tutti i paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo possono lavorare in qualsiasi Stato membro. La libera circolazione dei lavoratori (1) consente ai cittadini dell’Unione europea di cercare un lavoro in un altro paese dell’UE, di svolgervi un’attività professionale senza aver bisogno di un permesso di lavoro, di vivere in questo paese a tale scopo, di restarvi anche quando l’attività professionale è giunta a termine e di godere della parità di trattamento (2) rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso all’occupazione e le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro vantaggio sociale e fiscale che possa agevolare l’inserimento nel paese ospitante.

Il diritto della libera circolazione dei lavoratori è integrato da un sistema per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e da un ulteriore sistema per garantire il riconoscimento reciproco dei titoli di studio.

La libera circolazione dei lavoratori è sancita dall’articolo 39 (3) del trattato CE ed è stata sviluppata dal diritto secondario, in particolare dal regolamento n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità e dalla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari (4) di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.