Le DISPOSIZIONI EUROPEE in materia di previdenza sociale non intendono impostare un sistema unico a livello europeo in sostituzione dei singoli sistemi nazionali di previdenza sociale, limitandosi al mero coordinamento degli stessi.

Esse determinano regole comuni che gli Stati membri sarebbero tenuti a rispettare e che non vanno a ledere chi si avvale del principio fondamentale della libertà di circolazione e soggiorno nel territorio dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Ogni “cittadino europeo” ha diritto a un’assistenza sanitaria completa. Le varie disposizioni in materia da un lato garantiscono parità di trattamento rispetto ai cittadini del paese in cui si lavora, dall’altro invece garantiscono tutele specifiche qualora si vogliano esercitare diritti nei confronti di due o più paesi.

In caso di soggiorno temporaneo in un dato paese, si continuerà ad essere assicurati nel paese di residenza abituale ovvero permanente, mentre se ci si trasferisce a tutti gli effetti in un altro paese si avranno gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo; se invece si vive in un determinato paese e si lavora in un altro, si dovrà fare richiesta di rilascio del documento portabile S1 presso il proprio ente di assicurazione sanitaria, che andrà presentato all’ente competente del paese di residenza (iter valido anche per i familiari a carico).

soggiorno temporaneo all’estero tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)
lavoratore transfrontaliero pensionato modulo S1
cure programmate modulo S2 (autorizzazione)

 

Diritto a ricevere cure nel paese di residenza e al rimborso nel paese di assicurazione

malattia professionale diritto a ricevere assistenza nel paese di residenza e prestazioni erogate dal paese di assicurazione
malattia contratta

in un altro Stato

è competente l’ultimo paese di occupazione

 

In caso di infortunio sul lavoro:

infortunio sul lavoro = è il datore di lavoro a doverne fare denuncia all’ente competente
qualora il datore di lavoro non provveda alla denuncia sarà il dipendente a denunciare l’infortunio
infortunio in un altro paese il paese in cui è avvenuto l’infortunio invia

tutta la documentazione al paese competente

cambio di abitazione

dopo l’infortunio

modulo DA1

da richiedere presso l’ente competente al momento dell’infortunio

 

Trasferimenti sociali

–  Prestazioni di assistenza sociale in denaro: volte a soddisfare il minimo vitale ed erogate per un importo tale da consentire il sostentamento del beneficiario, stabilite ai sensi della legge in materia di prestazioni di previdenza sociale (ZSVarPre) e che possono essere richieste nel caso in cui il reddito pro capite sia inferiore alla soglia fissata a norma di legge.

Due particolari forme di assistenza economica straordinaria sono l’assegno funerario e l’assegno in caso di morte: il primo è una forma di aiuto volta a coprire i costi del funerale, mentre il secondo si configura come diritto a percepire, alla sopraggiunta morte di un membro del nucleo familiare, una prestazione di assistenza sociale in denaro di carattere straordinario e una tantum.

–  Assegno supplementare: forma di aiuto mediante cui si garantiscono al beneficiario le risorse necessarie a coprire il costo della vita, ovvero i costi che insorgono nel lungo termine (per il mantenimento dell’abitazione, la sostituzione di beni di consumo durevoli ecc.). È rivolto a singoli individui o nuclei familiari che non sono in grado di garantirsi una sicurezza materiale a causa di circostanze estranee alla loro volontà.

 

Tutela della genitorialità e prestazioni per la famiglia

La legge in materia di tutela della genitorialità e prestazioni per la famiglia (ZSDP) disciplina l’assicurazione per le cure genitoriali e i diritti da essa derivanti:

  • diritto al congedo (di maternità, di paternità, parentale),
  • diritto a un’indennità,
  • diritto a un regime lavorativo a orario ridotto,
  • diritto al pagamento dei contributi in caso di quattro figli o più,
  • diritto a un’indennità per i riposi per allattamento (a partire dall’01/09/2014),
  • assegno parentale (prestazione mensile della durata di 365 giorni dalla nascita del figlio),
  • assegno di nascita (prestazione una tantum),
  • assegno familiare (prestazione mensile erogata per il periodo di un anno per figli di età compresa fino ai 18 anni),
  • assegno per famiglie numerose (prestazione annuale una tantum a beneficio di famiglie con tre figli o più),
  • assegno di cura per i figli (prestazione mensile erogata fino al sussistere di opportune motivazioni ovvero fino al compimento, a seconda dei casi, dei 18 o 26 anni di età del figlio),
  • parziale compensazione del reddito perso (prestazione mensile erogata fino al sussistere di opportune motivazioni ovvero fino al compimento dei 18 anni di età del figlio).

 

Ulteriori trasferimenti sociali ovvero sovvenzioni e agevolazioni di pagamento:

  • riduzione della retta dell’asilo,
  • sovvenzionata la merenda scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria,
  • sovvenzionato il pranzo scolastico per gli alunni della scuola primaria,
  • esonero dal pagamento per i servizi di previdenza sociale,
  • contributo per il pagamento di un collaboratore familiare,
  • sovvenzione per il canone di locazione.

 

Assegno di assistenza e accompagnamento?

Ha diritto all’assegno di assistenza e accompagnamento chi:

  • è pensionato, risulta avere residenza permanente nella Repubblica di Slovenia e ha bisogno dell’aiuto di una seconda persona per compiere le attività quotidiane basilari,
  • è non vedente o ipovedente ed è lavoratore subordinato ovvero esercita un’attività autonoma,
  • è non vedente e gode di copertura sanitaria in virtù dell’assicurazione stipulata da un altro assicurato dell’ente/pensionato,
  • è infermo e svolge un lavoro subordinato o esercita un’attività autonoma in linea con le proprie possibilità lavorative.

 

Trasferimenti sociali per alunni della scuola secondaria e studenti universitari:

Borse di studio, nonché sovvenzione dei pasti a beneficio degli studenti universitari.

 

Materiale supplementare

Assegno supplementare A norma della presente legge possono beneficiarne cittadini e cittadine (di seguito: cittadini) della Repubblica di Slovenia con residenza permanente nella stessa, nonché stranieri o straniere (di seguito: stranieri) con permesso di residenza permanente e stabilmente residenti nella Repubblica di Slovenia. Ha diritto all’assegno supplementare chi risulta a lungo termine incollocabile o inabile al lavoro oppure chi ha superato i 63 anni (donne) e i 65 anni (uomini) di età.

► (2) Oltre ai beneficiari di cui al comma precedente ha diritto a prestazioni di assistenza sociale e all’assegno supplementare anche chi ha facoltà di rivendicare la propria ammissibilità in virtù di atti internazionali aventi carattere vincolante nei confronti della Repubblica di Slovenia.

 

Articolo 4(finalità delle prestazioni di assistenza sociale in denaro e dell’assegno supplementare)

  • (1) Le prestazioni di assistenza sociale in denaro sono tese a garantire al soggetto ammissibile risorse tali da poter soddisfare il minimo vitale nel periodo di residenza nella Repubblica di Slovenia, mediante l’erogazione di un importo che gli consenta di sostentarsi.
  • (2) Si reputa che il sostentamento di cui al comma precedente sia consentito qualora al soggetto ammissibile siano garantiti redditi di cui disponga al netto dei costi a forfait o effettivi riconosciuti a norma della legge in materia di imposta sul reddito (ZDoh) e al netto del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali obbligatori, per un ammontare corrispondente al reddito minimo stabilito a norma della presente legge (di seguito: reddito minimo).
  • (3) Con l’assegno supplementare vengono garantite al soggetto ammissibile, per il periodo di residenza nella Repubblica di Slovenia, risorse volte alla copertura del costo della vita, ovvero quei costi che insorgono nel lungo termine (per il mantenimento dell’abitazione, la sostituzione di beni di consumo durevoli ecc.) e non si configurano come costi volti al soddisfacimento del minimo vitale.
    Hanno diritto a prestazioni di assistenza sociale in denaro le persone che per motivi estranei alla loro volontà non sono in grado di garantire per se stesse e i membri del proprio nucleo familiare risorse di importo pari al reddito minimo e che hanno pertanto esercitato sia il diritto a percepire prestazioni in denaro in applicazione ad altre norme sia il diritto a godere di esoneri e agevolazioni ai sensi della presente legge, stante il possesso degli altri requisiti stabiliti da quest’ultima.
  • (4) Il beneficiario o la beneficiaria (di seguito: beneficiario) delle prestazioni di assistenza sociale in denaro e dell’assegno supplementare non può risultare in una posizione previdenziale più favorevole di coloro che si garantiscono mezzi di sostentamento lavorando o esercitando i diritti derivanti dal lavoro.

 

Prestazioni familiari

Tipologie di prestazioni familiari:

  • assegno parentale (prestazione mensile della durata di 365 giorni dalla nascita del figlio);
  • assegno di nascita (prestazione una tantum);
  • assegno familiare (prestazione mensile – erogata per il periodo di un anno – per figli fino ai 18 anni di età). L’assegno familiare rappresenta una prestazione integrativa volta al sostentamento, all’educazione e all’istruzione del figlio. È possibile esercitare il diritto a percepire l’assegno familiare presso il Centro di assistenza sociale dell’area in cui il soggetto ammissibile ha una residenza permanente o in cui a tutti gli effetti risiede la maggior parte dei membri del nucleo familiare, se residenza e domicilio del soggetto risultano a indirizzi diversi;
  • (* fascia di reddito relativa al figlio frequentante la scuola secondaria, fermo restando che non superi il 18° anno di età)
  • assegno per famiglie numerose (prestazione annuale una tantum a favore di famiglie con tre figli o più);
  • assegno di cura per i figli (prestazione mensile erogata per il periodo in cui vanno garantite al figlio cure speciali per motivazioni di ordine medico, ma non oltre il compimento del 18° anno di età ovvero non oltre il compimento del 26° anno di età qualora alla maggiore età il figlio goda dello status di scolaro, alunno, apprendista o studente universitario);
  • parziale compensazione del reddito perso (prestazione mensile erogata fino al sussistere di opportune motivazioni ovvero fino al compimento del 18° anno di età del figlio).

Qualora vi sia la possibilità che una data famiglia non destini le prestazioni percepite alle finalità per cui le vengono erogate, il centro di assistenza sociale può decidere che una determinata prestazione non venga corrisposta in denaro, bensì in natura ovvero sotto forma di beni concreti.

 

Nota bene:

Alcune normative presuppongono la residenza in Slovenia.

Anche per questo motivo, si consiglia di rivolgersi ai nostri sportelli