Parlando di obblighi fiscali, quel che è più importante è anzitutto fare chiarezza sui concetti di residenza e residenza fiscale.

Un dato individuo risulta essere residente nello Stato in cui abita, mentre il residente fiscale è chi a norma delle prescrizioni di legge di un determinato Stato è tenuto al pagamento di imposte avendo in quello Stato la residenza, il domicilio, la sede amministrativa di un’attività o essendo ad esso vincolato da altri criteri affini.

A questo punto si pone la prima domanda: Dove abitate?

In Italia? In questo caso è chiaro e insindacabile che le imposte andranno pagate in Italia. Se però lavorate in Slovenia, nel corso dell’anno siete tenuti a versare l’acconto d’imposta. Raramente le imposte verranno pagate in entrambi gli Stati, e comunque il saldo finale – la dichiarazione dei redditi si effettuerà in Italia.

In Slovenia? E siete cittadini italiani? Quando vi trasferite in Slovenia è necessario che vi iscriviate all’A.I.R.E., l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, operazione alla quale sono tenuti tutti coloro che vi si trasferiscono per più di 1 anno. E una volta che ci si è iscritti all’A.I.R.E.? Si viene cancellati d’ufficio dall’anagrafe della popolazione residente nella Repubblica Italiana.

Per soggiorni di durata inferiore a 1 anno non è necessario iscriversi all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è il primo passo da compiere nel momento in cui dall’Italia ci si trasferisce in Slovenia, e altrettanto necessario è regolarizzare la propria posizione presso l’Unità amministrativa competente per il comune di residenza.

Abbiamo appurato che chi risiede in Italia pagherà le imposte in Italia o comunque svolgerà in Italia il conguaglio, mentre chi risiede in Slovenia verserà le imposte in Slovenia – o meglio: il saldo (imposta sul reddito) andrà versato in Slovenia a prescindere dal luogo di impiego!

Può accadere che entrambi gli Stati vi considerino come loro residenti fiscali ed esigano pertanto che paghiate le imposte sul reddito ovunque prodotto. Fortunatamente, gli accordi bilaterali contro la doppia imposizione prevedono apposite norme su quale dei due Stati abbia facoltà di considerarvi come proprio residente fiscale.

 

Il vostro status viene determinato secondo le seguenti modalità:

  • si è residenti nello Stato in cui si ha un’abitazione permanente;
  • qualora si disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si è residenti nello Stato in cui sono più strette le proprie relazioni personali ed economiche (centro degli interessi vitali);
  • nel caso in cui non sia possibile determinare lo Stato nel quale si trova il centro degli interessi vitali, o nel caso in cui non si disponga di un’abitazione permanente in nessuno dei due Stati, si viene considerati residenti dello Stato in cui si soggiorna abitualmente;
  • se si soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero in nessuno di essi, si viene considerati residenti dello Stato di cui si ha la cittadinanza;
  • infine, se si è cittadini di entrambi gli Stati o di nessuno dei due le autorità competenti degli Stati coinvolti provvederanno a risolvere la questione di comune accordo.

 

Ai sensi della normativa fiscale slovena attualmente in vigore:

si diventa residenti fiscali nel momento in cui si registra in Slovenia la residenza permanente, o anche il domicilio, e si dimora in Slovenia per un periodo qualsiasi dell’anno fiscale di durata complessiva superiore ai 183 giorni.

Una volta determinata la vostra residenza fiscale, diventate soggetti passivi dell’imposta sul reddito con riferimento a tutti i redditi prodotti nella Repubblica di Slovenia e a tutti i redditi prodotti all’infuori della stessa, segnatamente

in Slovenia:

  1. 
imposta sugli utili delle persone giuridiche;
  2. 
imposta sul reddito delle persone fisiche;
  3. 
imposta patrimoniale;

in Italia:

  1. 
imposta sul reddito delle persone fisiche;
  2. imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  3. 
imposta regionale sulle attività produttive;

a prescindere che vengano o meno riscosse alla fonte.

 

Immobili, interessi, dividendi, brevetti e diritti patrimoniali d’autore, importi versati ad artisti e sportivi, utili da capitale, nonché alcuni servizi personali di norma soggetti a imposta nello Stato di residenza possono essere assoggettati a imposta anche in un altro Stato (dove sono stati ottenuti ovvero prodotti).

 

Redditi soggetti all’imposta sul reddito:

  • reddito da lavoro dipendente,
  • reddito da esercizio di attività,
  • reddito da attività agricola o selviculturale primaria,
  • reddito derivante dalla locazione di immobili patrimonio e dalla cessione di diritti patrimoniali,
  • reddito da capitale,
  • altri redditi.

 

Redditi non soggetti all’imposta sul reddito:

  • eredità;
  • donazioni ricevute da una persona fisica che non risulti essere il datore di lavoro del donatario (né una persona collegata al datore di lavoro);
  • vincite da giochi aleatori;
  • prestazioni percepite in virtù dell’assicurazione per i casi di malattia, infortunio e disabilità;
  • aiuti percepiti dal singolo a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali in virtù di speciali norme;
  • sovvenzioni che in virtù di speciali norme vengono erogate a carico del bilancio dello Stato per determinate finalità;
  • forme di aiuti economici una tantum erogati a norma della legge in materia di tutela da calamità naturali e altri eventi eccezionali (ZVNDN), della legge sulla difesa (ZObr) e della legge sugli affari interni (ZNZ);
  • contributi di solidarietà una tantum, erogati dal sindacato con finalità ben precise a favore dei propri iscritti;
  • aiuti erogati da apposite istituzioni stabilite a norma di legge a favore di persone socialmente svantaggiate o comunque a rischio;
  • contributi previdenziali obbligatori che la Repubblica di Slovenia o una comunità locale autogestita versano per determinati assicurati in applicazione a particolari disposizioni, a condizione che né la Repubblica di Slovenia né la suddetta comunità locale autogestita figurino come datori di lavoro dei beneficiari;
  • prestazioni erogate a chi in Slovenia gode dello status di rifugiato, a persone cui sia offerto in Slovenia asilo temporaneo e agli stranieri cui sia consentito di trattenersi temporaneamente in Slovenia, con risorse a carico del bilancio dello Stato o fornite da un’organizzazione internazionale a norma della legge sugli stranieri (ZTuj), della legge sulla protezione temporanea (ZZZat) e di altre disposizioni;
  • indennità di assistenza e accompagnamento a norma della legge sui veterani di guerra (ZVV), della legge sugli invalidi di guerra (ZVojI) e della legge in materia di assicurazione pensionistica e di invalidità (ZPIZ);
  • indennità di disabilità, assegno di disabilità e assegno per disabilità particolare a norma della legge sugli invalidi di guerra (ZVojI) e prestazioni di disabilità erogate in applicazione alla legge sulla tutela sociale delle persone colpite da disabilità mentale o fisica (ZDVDTP); indennità di disabilità, assegno di disabilità e assegno per disabilità particolare a norma della legge sull’assicurazione pensionistica e di invalidità (ZPIZ);
  • assegni vitalizi mensili percepiti dal singolo a norma della legge per le vittime della violenza bellica (ZZVN) e della legge sui diritti particolari delle vittime della guerra del 1991 per l’indipendenza della Slovenia (ZPPZV91),
  • assegno per i veterani di guerra ai sensi della legge sui veterani di guerra (ZVV);
  • assegno parentale e assegno di nascita;
  • assegno familiare, assegno per famiglie numerose, assegno per figli a carico che necessitano di cure particolari e assistenza;
  • sussidi di disoccupazione erogati a carico del bilancio dello Stato a norma della legge sull’assicurazione contro il rischio di disoccupazione (ZZZPB);
  • assegno integrativo della pensione in applicazione alla legge sull’assicurazione pensionistica e di invalidità (ZPIZ);
  • altri redditi di cui alla legge sull’imposta sul reddito (ZDoh).